IL BONUS PUBBLICITA'


Con il D.P.C.M. del 16 maggio 2018, è stato approvato il Regolamento di attuazione del CREDITO DI IMPOSTA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI.

 

A CHI SPETTA

Il Regolamento stabilisce che il credito di imposta è attribuito a:

  • imprese
  • lavoratori autonomi
  • enti non commerciali

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell'1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Come indicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria per “stessi mezzi di informazione” si intende il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra.

E’ precluso l’accesso al credito d’imposta per l’incremento effettuato relativo ad uno dei due mezzi di informazione (ad esempio, sulla stampa) se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sull’altro mezzo di informazione (il canale radiotelevisivo), tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.

 

QUALI SPESE SONO AGEVOLABILI

Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie (spazi ed inserzioni) su:

  • stampa quotidiana e periodica (cartacea e digitale); 
  • emittenti televisive; 
  • emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 Per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 possono essere agevolati esclusivamente gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, a condizione che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (pertanto, dal 24 giugno al 31 dicembre 2016).

Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il predetto Registro degli operatori della comunicazione e dotati in ogni caso della figura del Direttore Responsabile.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.

Inoltre, il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

 

IL BONUS

Il bonus è sotto forma di un credito d’imposta 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

LA PROCEDURA

Per accedere al bonus è necessario presentare un’apposita comunicazione telematica (prenotazione) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno

ATTENZIONE: Per gli investimenti effettuati nell’anno 2017 e per quelli effettuati o da effettuare nel 2018 la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si deve presentare dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018

Entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente spettante dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Lo studio Mandolesi è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

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